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Smaltimento amianto

La problematica della presenza d’amianto negli edifici, è stata affrontata a livello nazionale con la Legge 27 marzo 1992 n. 257, che ha demandato alle Regioni di legiferare in materia, e con il decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 che stabilisce le normative e le metodologie tecniche di attuazione della Legge stessa.

La Regione Lombardia ha conseguentemente emanato la Legge n. 17 del 29 settembre 2003, con la quale all’art. 6 stabilisce che, ai fini di conseguire il censimento dell’amianto presente sul territorio regionale, sia i soggetti pubblici che i privati, sono tenuti a comunicare l’eventuale presenza del materiale all’A.S.L. competente per territorio. Successivamente, nel dicembre 2005, la Regione Lombardia ha approvato il P.R.A.L. (Piano Regionale Amianto Lombardia), quale strumento attuativo della citata Legge 17.

Questo ha confermato l’obbligo per i proprietari di immobili di comunicare alle A.S.L. i dati relativi alla presenza di amianto, anche qualora lo stesso sia presente in matrice compatta. La Regione si è però attivata in prima persona, e conscia del fatto che la tipologia dei manufatti contenenti amianto é oltremodo variegata e diffusa sul territorio, ha avviato nel 2006 e concluso nel 2008 una mappatura dell’intero territorio regionale con un rilevamento aereo, supportato da un sensore in grado di riconoscere, in base ai valori di restituzione spettrografici, la presenza d’amianto sulle coperture con una precisione del 98%. Ad oggi quindi, la Regione Lombardia sa dove l’amianto, almeno sulle coperture, è presente. Il lavoro svolto è a disposizione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) e delle A.S.L., e riporta per ogni comune la statistica della presenza di coperture contenenti amianto, la localizzazione delle stesse (via e numero civico).

A seguito di tale mappatura, il P.R.A.L. ha statuito che i Comuni inviino ai proprietari e amministratori di immobili un modulo di auto denuncia che dovrà essere restituito alle A.S.L. competenti per territorio. Tale auto denuncia, deve essere redatta dopo l’effettuazione delle indagini del caso. Accertata la presenza di amianto, il proprietario o l’Amministratore dell’immobile deve: designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (come, per esempio, le tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato; garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia e gli interventi manutentivi in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto.

A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile; fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; nel caso siano in opera materiali friabili, provvedere a fare ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno dal citato responsabile che sarà in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio. Il citato Responsabile delle suddette operazioni, deve aver ottenuto una specifica abilitazione da parte dell’A.S.L., dopo aver frequentato uno specifico corso di 52 ore d’istruzione in materia.

La nostra società mette a disposizione una tale figura, per affiancare proprietari d’immobili e Amministratori condominiali nelle incombenze del caso.